Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo  unico,  al  solo  fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle richiamate nel  decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano
invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi   qui
riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... )) 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
Disposizioni  per  il  decoro  degli  edifici  scolastici  e  per  lo
     svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole 
 
  1. Al fine di assicurare la prosecuzione dal 1° aprile 2016  al  30
novembre 2016 degli interventi di mantenimento  del  decoro  e  della
funzionalita'  degli  immobili  adibiti   a   sede   di   istituzioni
scolastiche ed educative statali di cui all'articolo 2, commi 2-bis e
2-bis. 1, del decreto-legge 7 aprile 2014,  n.  58,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87,  e'  autorizzata  la
spesa di 64 milioni di euro per l'anno 2016. 
  2.  All'articolo  2  del  decreto-legge  7  aprile  2014,  n.   58,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «nell'anno scolastico  2015/2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «nell'anno scolastico 2016/2017»; dopo  le
parole: «ovvero sia stata sospesa» sono inserite le seguenti: «o  sia
scaduta» e le parole: «e comunque fino a non oltre il 31 luglio 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «e comunque fino a non  oltre  il  31
dicembre 2016»; 
    a-bis) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  ((
«Nei  territori  ove  la  convenzione  Consip  sia  scaduta   trovano
applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche ed  economiche
gia' previste nella medesima convenzione scaduta»; )) 
    b) al comma 2-bis.  1  dopo  le  parole:  «la  convenzione-quadro
Consip» sono inserite le seguenti: «ovvero la stessa sia scaduta». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto-legge  7
          aprile  2014,  n.  58  (Misure  urgenti  per  garantire  il
          regolare svolgimento del servizio  scolastico),  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'8   aprile   2014,   n.82,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5  giugno  2014,
          n. 87 (pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  del  7  giugno
          2014, n. 130), come novellato dalla presente legge: 
              «Art.  2  (Disposizioni   urgenti   per   il   regolare
          svolgimento  dei  servizi  di  pulizia  e  ausiliari  nelle
          scuole). - 1. Al fine di consentire la regolare conclusione
          delle attivita' didattiche nell'anno  scolastico  2016/2017
          in ambienti in cui siano  garantite  le  idonee  condizioni
          igienico-sanitarie, nelle regioni ove non e' ancora attiva,
          ovvero   sia   stata   sospesa   o    sia    scaduta,    la
          convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi  di
          pulizia e altri servizi ausiliari, dal 1° aprile 2014  alla
          data di effettiva attivazione della  citata  convenzione  e
          comunque  fino  a  non  oltre  il  31  dicembre  2016,   le
          istituzioni    scolastiche    ed    educative    provvedono
          all'acquisto  dei  servizi  di  pulizia  ed  ausiliari  dai
          medesimi raggruppamenti e imprese che  li  assicurano  alla
          data del 31 marzo 2014. 
              2. Gli acquisti di cui al comma 1 avvengono nel  limite
          di spesa di cui all'art. 58, comma 5, del decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9  agosto  2013,  n.  98,  alle  condizioni  tecniche
          previste  dalla  convenzione  Consip  e   alle   condizioni
          economiche   pari   all'importo   del   prezzo   medio   di
          aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni  in
          cui e' attiva la convenzione Consip. Nei territori  ove  la
          convenzione Consip sia scaduta trovano applicazione in  via
          provvisoria  le  condizioni  tecniche  ed  economiche  gia'
          previste nella medesima convenzione scaduta. 
              2-bis. Nei territori ove non e' stata  ancora  attivata
          la convenzione-quadro Consip, le istituzioni scolastiche ed
          educative statali effettuano gli interventi di mantenimento
          del decoro e della funzionalita' degli immobili  adibiti  a
          sede di istituzioni scolastiche ed  educative  statali,  da
          definirsi secondo  le  modalita'  di  cui  alla  successiva
          delibera del CIPE, acquistando  il  relativo  servizio  dai
          medesimi raggruppamenti e imprese che assicurano i  servizi
          di pulizia ed altri ausiliari alla data del 30 aprile 2014,
          alle condizioni tecniche previste dalla convenzione  Consip
          ed alle condizioni economiche pari all'importo  del  prezzo
          medio di aggiudicazione per ciascuna  area  omogenea  nelle
          regioni in cui e' attiva la convenzione. 
              2-bis.1. Nei territori ove e' gia'  stata  attivata  la
          convenzione-quadro Consip ovvero la stessa sia scaduta  per
          il mantenimento del  decoro  e  della  funzionalita'  degli
          immobili adibiti  a  sede  di  istituzioni  scolastiche  ed
          educative statali, le medesime istituzioni  scolastiche  ed
          educative effettuano gli interventi di cui al  comma  2-bis
          mediante ricorso alla citata convenzione Consip.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del  citato
          decreto-legge 7 aprile 2014, n. 107, come  novellato  dalla
          presente legge: 
              «2. Gli acquisti di cui al comma 1 avvengono nel limite
          di spesa di cui all'art. 58, comma 5, del decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9  agosto  2013,  n.  98,  alle  condizioni  tecniche
          previste  dalla  convenzione  Consip  e   alle   condizioni
          economiche   pari   all'importo   del   prezzo   medio   di
          aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni  in
          cui e' attiva la convenzione Consip.».